L’Amministratore è obbligato a consegnare ad ogni condomino la documentazione che in modo specifico il medesimo va a richiedere per iscritto.
E’ un obbligo dell’Amministratore fornire detti documenti ed il medesimo ha diritto di avere il costo delle fotocopie (nulla vieta l’invio con email- modalità gratuita) ed eventuale rimborso per il tempo che l’Amministratore dedica a detto adempimento (nei casi in cui la documentazione sia abbondante – ovvero riguarda documenti di anni addietro).
Nel caso in cui l’Amministratore si sottrae a detto obbligo il condomino può far ricorso all’Autorità giudiziaria con una ingiunzione di consegna della documentazione ed in caso di motivata urgenza anche un procedimento in via d’urgenza specificando i documenti in richiesta (art. 700 cpc).