Il condomino che ha espresso voto negativo in assemblea deve notificare (con lettera raccomandata a.r., pec, etc) – all’amministratore la propria volontà sulla contrarietà alla causa e quindi la sua volontà di essere esonerato dalla partecipazione alle spese. Ciò deve pervenire all’amministratore entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.
Se il condominio è assente deve inviare all’amministratore la formale comunicazione scritta di dissenso entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stessa delibera.

Due sono le ipotesi ove il condomino è dissenziente.

1. in caso di soccombenza del Condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle eventuali a favore della controparte liquidate dal giudice con la sentenza.
2. in caso di vittoria del condominio il dissenziente non deve partecipare alle
spese processuali, se non nell’ipotesi residuale sub 1.